Cos’è

Le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo devono munirsi del certificato di agibilità che si distingue in varie tipologie: a titolo oneroso, a titolo gratuito e in esenzione contributiva.

A chi è rivolto

Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità le impreseche intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Come funziona

Il legislatore ha predisposto una tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori disciplinata dagli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, per la verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di accertamento negativo, rifiuta il rilascio del certificato.

Alle imprese di nuova costituzione all’atto del rilascio della prima agibilità viene richiesto il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa, l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro (articolo 9, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Le variazioni dei dati del certificato di agibilità devono essere comunicate entro cinque giorni. Solo a causa di forza maggiore documentabile, le variazioni possono essere comunicate dopo cinque giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

In caso di lavoro a chiamata, se al momento della stipula l’impresa non conosce gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro effettuerà la richiesta del certificato di agibilità quando avrà la certezza delle date e, comunque, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Per le aziende che intendono utilizzare lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente si adempie all’obbligo della preventiva “comunicazione della chiamata di lavoro intermittente”, previsto dal decreto del Ministro del lavoro 27 marzo 2013, con la richiesta del certificato di agibilità.

Il committente deve conservare copia del certificato da esibire su richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.

Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà. Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

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